


art. 1 DENOMINAZIONE SEDE
I °E’ costituita, con sede in BASSANO
ROMANO in Via Monte Castello n° 11-
Fax: 0761 636915
un’associazione di scopo, nel campo della medicina e della cultura.
II L’associazione di scopo assume la denominazione di: ASSOCIAZIONE “ESCULAPIO” MEDICINA E CULTURA INTERNAZIONALE
art. 2 FINALITÀ E DURATA
I° Gli scopi principali che l’associazione ESCULAPIO si propone sono:
a) Promuovere la collaborazione, fra professori delle Facoltà di Medicina delle Università Italiane, membri dell’Associazione Esculapio, con Enti Ospedalieri pubblici e privati, prevalentemente dei Paesi del Golfo Arabico.
b) Promuovere e patrocinare attività di medicina e cultura nei settori più congeniali all’associazione sul piano nazionale ed internazionale: “incontri,convegni, dibattiti e studi sia a carattere medico che culturale, promuovere ricerche e saggi sulla storia , le tradizioni, pubblicazioni di libri, saggi, opuscoli, e realizzazione video ecc”;
c) Promuovere, nel medio periodo, la fondazione di una Facoltà di Medicina Italiana nei Paesi , collegata con la Facoltà di Medicina dell’Università La Sapienza di Roma.
II L’Associazione ESCULAPIO non ha scopi di lucro,è apolitica e svolge la sua attività su tutto il territorio nazionale ed internazionale; III L’Associazione, per raggiungere le finalità di cui al punto I ha durata illimitata. IV I medici dipendenti,impegnati nelle attività istituzionali dell’Associazione, dovranno formalizzare le autorizzazioni necessarie secondo leggi e regolamenti delle strutture di appartenenza.
art. 3 ARTICOLAZIONE DELLE ATTIVITÀ
I° Le attività dell’associazione ESCULAPIO, saranno articolate,per meglio raggiungere le finalità di cui all’art 2,I attraverso l’azione di organismi e comitati che si occuperanno ciascuno specificatamente di un settore dell’associazione ESCULAPIO. II L’Associazione si prefigge di svolgere attività professionali,da parte dei suoi soci, sia in Italia che all’estero. III Il consiglio d’amministrazione valuterà le attività da svolgere.
PARTE SECONDA
art. 4 SOCI
I° I soci si distinguono in: fondatori, ordinari, sostenitori ed onorari.
II I soci fondatori sono i primi firmatari dell’atto costitutivo e dello statuto. La quota di adesione è pari a Euro “ UNO “.
III I soci ordinari: sono coloro che previa adesione svolgeranno poi la loro attività professionale che sia consona agli scopi dell’associazione; devono essere iscritti all’ordine dei medici. La quota di adesione è pari a Euro “ UNO “.
IV I soci onorari sono scelti tra quelle persone alle quali l’associazione deve esprimere gratitudine per particolari benemerenze nei suoi confronti o dalle quali l’associazione debba attendersi, per la loro autorità o il loro ruolo speciale,aumento di prestigio o allargamento d’utili rapporti . Non hanno diritto di voto e non possono essere eletti alle cariche sociali.
V I soci sostenitori, sono coloro che,attraverso spontanei contributi a titolo gratuito, favoriscono il mantenimento dell’Associazione e partecipano al raggiungimento dei suoi scopi. Non hanno diritto di voto e possono essere eletti alle cariche sociali. Durante le assemblee partecipano soltanto come membri consultivi potendo proporre al Presidente dell’assemblea mozioni e proposte di voto su specifici argomenti, sulle quali, i soci fondatori ordinari saranno chiamati ad esprimersi (valido anche per i soci onorari)
VI Per il mantenimento dell’Associazione ESCULAPIO,verrà versata dagli iscritti una quota percentuale in proporzione al compenso ricevuto per le prestazioni effettuate, nell’ambito della realizzazione di progetti presentati ed organizzati per il tramite dell’Associazione stessa .La quota verrà stabilità in un protocollo aggiuntivo allo statuto dal consiglio d’Amministrazione.
art. 5 MODALITA’ DI ISCRIZIONE A SOCIO
I° Per ottenere la qualifica di socio ogni aspirante dovrà: a) Presentare una domanda indirizzata al Presidente dell’associazione, controfirmata da almeno un socio fondatore od ordinario per la qualifica di socio ordinario; da un socio fondatore od ordinario oppure da almeno tre soci sostenitori per la qualifica di socio sostenitore. b) essere di nazionalità italiana ( solo per soci ordinari e sostenitori); c) essere di specchiata moralità
II Il socio, firmando la domanda d’ammissione, dichiara di accettare il presente statuto.
III I soci onorari sono nominati dall’assemblea straordinaria dei soci con votazione segreta con almeno 2/3 dei voti dei presenti, su proposta del Presidente dell’Associazione,sentito il consiglio d’amministrazione.
IV Le domande d’ammissione, formulate con i punti I,a,b,c,d saranno approvate dal Consiglio d’amministrazione a maggioranza dei 2/3 dei voti dei membri.
V I soci fondatori e ordinari hanno diritto al voto e possono essere eletti alle cariche sociali, purché iscritti da almeno 90 giorni prima della data dell’assemblea ed in regola con le quote sociali.
VI Ogni socio fondatore e ordinario può rappresentare non più di un altro socio fondatore e ordinario con delega scritta.
VII Le mozioni e le proposte di voto dovranno essere presentate per iscritto a firma di almeno tre soci sostenitori non oltre 20 giorni prima dell’assemblea affinché possano essere iscritte dal Segretario all’ordine del giorno e affisse all’albo sociale.
art. 6 DECADENZA DA SOCIO
I° La qualifica di socio fondatore e ordinario si perde:
a) a seguito di dimissioni scritte, da presentarsi almeno 180 giorni prima dell’assemblea di chiusura annuale, se accettate, avranno efficacia a decorrere dall’anno successivo.
b) Per radiazione che è pronunciata dal Consiglio d’Amministrazione, su proposta del Presidente dell’Associazione, contro il socio che abbia commesso azioni ritenute disonorevoli o contrari all’etica professionale, nell’ambito o al di fuori dell’Associazione, o che con la sua condotta costituisca ostacolo al buon andamento dell’Associazione al raggiungimento dei suoi scopi.
II I soci dimessi o dimissionari possono essere riammessi dopo aver adempiuto agli oneri di cui le norme stabilite all’ art. 5 del presente statuto.
III I nomi dei soci dimissionari o radiati saranno comunicati a tutti gli altri soci mediante lettera scritta a cura del Consiglio d’Amministrazione e verranno affissi all’albo sociale presso la sede dell’associazione.
IV Nel caso in cui si manifestano, tra i soci iscritti, atteggiamenti non consoni all’etica professionale,il Presidente e il Consiglio di Amministrazione provvederanno ad applicare le sanzioni disciplinari di cui all’articolo 7del presente statuto.
art. 7 SANZIONI DISCIPLINARI
I° A carico dei soci possono essere adottati i seguenti provvedimenti disciplinari:
a) L’ammonizione; b) La sospensione dagli incarichi a tempo determinato e/o indeterminato;
II Tali sanzioni disciplinari sono deliberate dal Consiglio d’Amministrazione e portate a conoscenza degli altri soci e dei diretti interessati per affissione all’albo sociale e per lettera con R.R.
PARTE TERZA
art. 8 STRUTTURA DELL’ASSOCIAZIONE DI SCOPO GLI ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE DI SCOPO SONO:
1) Il Presidente
2) Il Consiglio dell’Amministrazione
3) Il Segretario
4) L’assemblea generale dei soci
art. 9 L’ASSEMBLEA DEI SOCI
I° L’anno sociale decorre dal 1 gennaio e cessa al 31 dicembre
II L’assemblea dei soci può essere ordinaria o straordinaria;
III L’assemblea ordinaria sarà convocata due volte l’anno:
a) Nel mese di novembre, per approvare i programmi dell’anno successivo;
b) Nel mese di febbraio, per approvare il bilancio dell’esercizio precedente.
VI L’assemblea ordinaria sarà inoltre convocata anche per vie brevi, per trattare argomenti non di competenza dell’Assemblea straordinaria V L’assemblea straordinaria dei soci è convocata dal Presidente dell’Associazione per:
a) deliberare sulle modifiche allo statuto;
b) decidere sullo scioglimento dell’associazione;
c) deliberare sulla nomina dei soci onorari.
VI L’assemblea generale dei soci è convocata dal Presidente, su decisione del Consiglio d’ Amministrazione o su richiesta di almeno 1/3 degli iscritti, se ordinaria e di almeno ½ se straordinaria. S’intendono come iscritti tutti soci fondatori, ordinari e sostenitori. La convocazione dell’assemblea deve avvenire per avviso scritto, da inviarsi a tutti gli iscritti, con la precisa indicazione degli argomenti all’ordine del giorno almeno 15 giorni prima della data fissata. L’ordine del giorno dovrà essere affisso all’albo sociale negli stessi termini. In casi d’urgenza l’assemblea può essere convocata mediante avviso telefonico o per Iscritto a prescindere dal termine di preavviso sopra indicato.
VII L’assemblea delibera a maggioranza semplice dei presenti per l’ordinaria amministrazione e con maggioranza qualificata dei 2/3 degli aventi diritto al voto, decurtata dagli assenti giustificati, per la straordinaria amministrazione.
VIII Le assemblee saranno presiedute dal Presidente del Consiglio d’Amministrazione o dal vice Presidente in caso di suo impedimento, le funzioni di segretario saranno svolte dal Segretario del Consiglio d’Amministrazione
IX L’assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione con la presenza del Presidente e della metà più uno degli iscritti e in seconda convocazione con qualsiasi numero di presenti.
art. 10 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
I° Il consiglio d’amministrazione può essere costituito da un minimo di sei membri ad un massimo di dieci membri, tali membri sono eletti dall’assemblea ordinaria anche tra i non iscritti all’Albo professionale dei Medici, a maggioranza semplice dei presenti. II I membri del consiglio d’Amministrazione durano in carica tre anni e possono essere rieletti. III La qualifica di membro consultivo non esclude l’adesione a membro deliberante.
art. 11 COMPITO E FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO
I° Il Consiglio d’Amministrazione da’ esecuzione alle deliberazioni dell’assemblea; delibera in merito all’attività, all’organizzazione e all’amministrazione dell’associazione; elabora i programmi per l’anno sociale, predispone il bilancio e li sottopone all’assemblea;dispone l’assegnazione dei servizi di cassa ad Istituto bancario di gradimento.
II Le riunioni del Consiglio d’Amministrazione sono valide con la presenza della metà più uno dei membri.
III Le decisioni del Consiglio d’Amministrazione sono prese a maggioranza dei voti dei consiglieri presenti;in caso di parità prevale il voto del Presidente.
IV Gli avvisi di convocazione contenenti l’elenco degli argomenti da trattare, verranno inviati almeno tre giorni prima della riunione: In caso di urgenza la convocazione avverrà telefonicamente o a mezzo fax,a prescindere dal termine di preavviso sopra indicato.
V Qualora un consigliere deliberante non partecipa per cinque volte consecutive, senza giustificato motivo, alle riunioni del Consiglio d’Amministrazione, potrà essere dichiarato decaduto dall’incarico.
VI I consiglieri consultivi sono convocati (senza diritto di voto) solo se interessati all’ordine del giorno.
art. 12 PRESIDENTE
I° Il Presidente non ha la rappresentanza legale dell’Associazione.
II Il Presidente convoca il Consiglio d’Amministrazione.
III Il Presidente è eletto dal Consiglio d’Amministrazione tra i suoi membri.
IV Il Presidente dura in carica tre anni. V Il consiglio d’amministrazione ha facoltà di nominare uno o più presidenti onorari.
art. 13 SEGRETARIO
I° a) Il segretario assiste il Consiglio d’Amministrazione e l’assemblea.
b) redige i verbali, delle riunioni che sottoscrive ;
c) assicura la regolarizzazione delle delibere dell’ associazione;
d)il segretario ha compiti di gestione amministrativa ed é autorizzato ad operazioni e movimenti bancari. II Il segretario è scelto dal Presidente . La durata di tale incarico non muta pur nell’avvicendamento dei vari presidenti dell’Associazione Esculapio.
III Il segretario rimane in carica per dieci anni.
IV L’incarico è retribuito e il compenso verrà stabilito in un protocollo aggiuntivo allo statuto.
art. 14 VICEPRESIDENTE
I° Il vice presidente è nominato dal Presidente; svolge le sue mansioni su incarico dello. stesso presidente facendo le sue veci. art.
15 PATRIMONIO SOCIALE
I° Il patrimonio sociale è costituito: a) dalle eventuali eccedenze di bilancio accantonate a fondo di riserva; b) da eventuali donazioni e lasciti.
art. 16 BILANCIO ANNUALE
I° L’esercizio sociale inizia con il 1°gennaio e termina con il 31 dicembre d’ogni anno. II Entro il mese di novembre l’assemblea deve approvare il bilancio preventivo per l’anno successivo. III Entro il mese di febbraio l’assemblea deve approvare il bilancio consuntivo dell’esercizio precedente.
art. 17 RESPONSABILITÀ LEGALE
I °La responsabilità legale è rappresentata dallo studio di consulenza e contabilità dell’
Associazione, a cui verrà affidata la contabilità, secondo quanto stabilito in un protocollo
aggiuntivo al presente statuto.